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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE SUL CONDOMINIO E LA COMUNIONE
DELLA COMUNIONE IN
GENERALE Art. 1100 Quando
la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il
titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti. Art. 1101 (quote dei partecipanti) Le quote
dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in
proporzione delle rispettive quote. Art. 1102 (Uso della cosa comune) Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante
non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Art. 1103 (Disposizione della quota) Ciascun
partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento
della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei
partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo
III del libro VI. Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti) Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e
per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza
a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia
anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è
tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati. Art. 1105 (Amministrazione) Tutti i
partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si
prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o
non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa
provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. Art. 1106 (regolamento ed amministratore) Con la
maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere
formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere
delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i
poteri e gli obblighi dell'amministratore. Art. 1107 (Impugnazione del Regolamento) Ciascuno
dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria
il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo
ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il
termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato
impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti. Art. 1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione) Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello
stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti
di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo
di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per
il miglioramento della cosa comune. Art. 1109 (Impugnazione delle deliberazioni) Ciascuno
dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole
alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma
dell'art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e
del secondo comma dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti
il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare
la sospensione del provvedimento deliberato. Art. 1110 (Rimborso di spese) Il
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso. Art. 1111 (Scioglimento della comunione) Ciascuno
dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non
superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli
interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non
maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce
a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Art. 1112 (Cose non soggette a divisione) Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose
che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1). (1) Si veda l'art. 11
della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale di indivisibilità, a
pena di nullità, dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse
dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice,
da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e sulla revocabilità di
esso. Art. 1113 (Intervento nella divisione ed
opposizioni) I
creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella
divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già
eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla
divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria
o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili,
l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono
essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda
di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per
crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore
alla comunione medesima, ovvero da collazione. Art. 1114 (Divisione in natura) La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in
parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Art. 1115 (Obbligazioni solidali dei
partecipanti) Ciascun
partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido
contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno
dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si
preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo
in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito
in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una
maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti. Art. 1116 (Applicabilità delle norme sulla
divisione ereditaria) Alla
divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. |
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DEL
CONDOMINIO Art. 1117 (Parti comuni dell'Edificio) Sono
oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il
suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune; 2) i
locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali
di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni) Il
diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se
il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al
diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione. Art. 1119 (Indivisibilità) Le parti
comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione
possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino. Art. 1120 (Innovazioni) I condomini,
con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni (1) (2). Sono vietate le innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. (1) Si veda il comma 5
dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale, di cui si riporta il testo: "Per le
innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136 del codice
civile". (2) A norma del comma 2
dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179,
gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più
unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che
comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima
norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al
finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti
i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto
ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la
deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento
delle somme da recuperare. Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie) Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario
rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è
possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente
la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.(1) (La medesima norma
dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al
finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti
i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto
ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la
deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento
delle somme da recuperare. Art. 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di
proprietà comune) Ciascun
condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire
opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio. Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità. Art. 1124 (Manutenzione e ricostruzione delle
scale) Le scale
sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei
singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della
spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune. Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai) Le spese
per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo) Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della
parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del
piano o della porzione di piano di ciascuno. Art. 1127 (Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio) Il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta
a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è
ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I
condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria
o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere
agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso
quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare. Art. 1128 (Perimento totale o parziale
dell'edificio) Se
l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso
di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la
ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla
ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che
ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini. Art. 1129 (Nomina e revoca dell'Amministratore) Quando i
condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se
l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel
caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso
il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro. Art. 1130 (Attribuzioni dell'Amministratore) L'amministratore
deve: 1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio; 2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini; 3)
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni; 4)
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della
sua gestione. Art. 1131 (Rappresentanza) Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o
il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea
dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle
liti) Qualora
l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia
della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò
che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente. Art. 1133 (Provvedimenti presi
dall'Amministratore) I
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137. Art. 1134 (Spese fatte dal Condomino) Il condomino
che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente. Art. 1135 (Attribuzioni dell'Assemblea dei
Condomini) Oltre a
quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua
retribuzione; 2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti
durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione
del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo
della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella prima assemblea. Art. 1136 (Costituzione dell'Assemblea e
validità delle deliberazioni) L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino
i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio. Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda
convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e
passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro
tenuto dall'amministratore. Art. 1137 (Impugnazioni delle deliberazioni
dell'Assemblea) Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il
ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni,
che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data
di comunicazione per gli assenti . Art. 1138 (Regolamento di Condominio) Quando
in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per
la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136
e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137. Art. 1139 (Rinvio alle norme culla comunione) Per
quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme
sulla comunione in generale. |
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Codice Civile -
Disposizioni di Attuazione Sezione
III - Disposizioni relative al libro III Art. 61 Qualora
un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano
a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo
scioglimento é deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o é disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si chiede la separazione. Art. 62 La
disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice. Qualora
la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e
occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra
i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136
del codice stesso. Art. 63 Per la
riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d' ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624
c.p.c.) Chi
subentra nei diritti di un condomino é obbligato, solidalmente (art. 1292
c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente. In caso
di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta
per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l’autorizzazione, può sospendere al condominio moroso Ì
utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato
(art. 72 d.a.c.c.) Art. 64 Sulla
revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129
e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore. Contro
il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione. Art. 65 Quando
per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende
iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può
richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice
di procedura civile. II
curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite. Art. 66 L'assemblea,
oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall'art.
1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne é fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In
mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso
di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza (art. 72 d.a.c.c.). Art. 67 Ogni
condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora
un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a
più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che é designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per
sorteggio il presidente. L'usufruttuario
di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto
negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento
delle cose e dei servizi comuni. Nelle
deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di
voto spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.) Art. 68 Per gli
effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il
regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in
proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori
dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero
edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento di condominio. Nell'accertamento
dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei
miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.) Art. 69 I valori
proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o
modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1)
quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2)
quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, é notevolmente alterato il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.) Art. 70 Per le
infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di
sanzione, il pagamento di una certa somma. La somma é devoluta al fondo di
cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Art. 71 Il
registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e del terzo comma dell'art.
1138 del codice é tenuto presso Ì associazione professionale (1) dei proprietari
di fabbricati. (1) soppressa con D.L.lg.
23/11/1944, n. 369 Art. 72 I
regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti art. 63, 66, 67, e 69. |